(massima n. 1)
Il titolare di un diritto di credito assistito da garanzia reale su bene sottoposto a sequestro penale può far valere il suo diritto solo in via posticipata davanti al giudice dell'esecuzione penale, a seguito della decisione definitiva sulla confisca; non è invece legittimato a chiedere una tutela in via anticipata proponendo, durante la pendenza del procedimento penale, istanza di revoca della misura cautelare al fine di poter iniziare o proseguire l'azione esecutiva civile. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che il terzo creditore e lo Stato sono titolari di posizioni tra loro non incompatibili e che, pur in presenza del diritto di credito, in difetto del vincolo cautelare, l'indagato potrebbe effettuare comunque negozi giuridici idonei a disperdere il bene e a frustrare irreparabilmente la pretesa ablatoria).