(massima n. 1)
In materia di risarcimento dei danni a seguito di incidente stradale, una volta ritenuta provata l'attività lavorativa svolta dal danneggiato e la compromissione della medesima (quindi l'an debeatur), in mancanza di una prova specifica del di lui reddito, si può correttamente fare ricorso ai criteri di quantificazione del danno indicati dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1977 n. 39. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che, ritenendo provata l'attività di coltivatore diretto svolta dal danneggiato, ma non conoscendone il reddito effettivo, ha supplito a tale carenza riferendosi a nozioni di comune esperienza ed utilizzando il criterio del reddito presunto).