(massima n. 1)
In materia di riparazione per l'ingiusta detenzione, se il provvedimento restrittivo della libertą č fondato su pił contestazioni, il proscioglimento con formula non di merito anche da una sola di queste, sempreché autonomamente idonea a legittimare la compressione della libertą, impedisce il sorgere del diritto, irrilevante risultando il pieno proscioglimento dalle altre imputazioni. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza di rigetto della domanda di riparazione, per non aver verificato il giudice di merito se l'unica contestazione da cui l'imputato era stato prosciolto per prescrizione legittimasse l'emissione della custodia cautelare).