(massima n. 2)
In tema di risarcimento del danno alla persona subito da un minore (nel caso di specie, trattavasi di danno verificatosi al momento del parto), la determinazione dell'ammontare del danno da lucro cessante va effettuata mediante una previsione di futuro guadagno per l'intero preventivabile arco della vita lavorativa, tenendo conto della prevedibile riduzione delle possibili attività lavorative esercitabili e dei guadagni ipotizzabili; nel compiere tale previsione non è corretto equiparare le prospettive lavorative future dei figli all'attività svolta dai genitori, in quanto ogni individuo può aspirare alla realizzazione di obiettivi socialmente ed economicamente più favorevoli rispetto a quelli raggiunti dalle generazioni precedenti.