(massima n. 1)
In tema di misure cautelari personali, in caso di scarcerazione per decorrenza dei termini, qualora si proceda per taluno dei reati indicati nell'art. 407, comma secondo, lett. a), c.p.p. il giudice può disporre - attesa la lettera dell'art. 307, comma primo bis c.p.p. - nei confronti dell'imputato le sole misure cautelari del divieto di espatrio, dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, il divieto e l'obbligo di dimora (artt. 281, 282, 283 c.p.p.) ma non anche il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282 ter c.p.p.).