(massima n. 1)
In tema di durata della custodia cautelare, l'astensione dei difensori dalle udienze, proclamato in conformitą del codice di autoregolamentazione e prontamente comunicato al giudice, costituendo esercizio di un diritto di libertą, determina la sospensione dei termini di durata della custodia cautelare ex art. 304, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., con la conseguenza che nel computo del limite temporale massimo pari al doppio dei termini di fase deve tenersi conto anche del periodo di tempo relativo al rinvio della udienza.