(massima n. 1)
In tema di risarcimento del danno alla persona, posto che le lesioni non irrilevanti della integritā personale di un minore di etā, non svolgente attivitā lavorativa, sono presumibilmente destinate a produrre un danno patrimoniale futuro, in termini di riduzione della sua futura capacitā di guadagno, al fine di determinare il relativo danno il giudice deve tener conto non soltanto della rilevanza quantitativa delle lesioni, in termini di percentuale di invaliditā medicalmente accertata, ma anche della loro natura e qualitā - rispetto alle presumibili opportunitā di lavoro che si presenteranno al danneggiato, avuto riguardo alle sue peculiari tendenze ed attitudini -, dell'orientamento eventualmente manifestato dal danneggiato medesimo verso una determinata attivitā redditizia, dell'educazione dallo stesso ricevuta dalla famiglia e della posizione sociale ed economica di quest'ultima, nonché della situazione del mercato del lavoro e, infine, di ogni altra circostanza oggettivamente o soggettivamente rilevante, ferma restando la possibilitā per colui che č chiamato a rispondere di dette lesioni di dimostrare, in forza degli stessi anzidetti criteri, che il minore non risentirā alcun danno dal quel particolare tipo di invaliditā.