(massima n. 1)
In tema di risarcimento del danno alla persona, la mancanza di un reddito al momento dell'infortunio per essere il soggetto leso disoccupato, puō escludere il danno da invaliditā temporanea, ma non anche il danno futuro collegato alla invaliditā permanente che - proiettandosi per il futuro - verrā ad incidere sulla capacitā di guadagno della vittima, al momento in cui questa inizierā una attivitā remunerata, salvo l'ipotesi che si tratti di disoccupazione volontaria, ovvero di un consapevole rifiuto dell'attivitā lavorativa.