(massima n. 1)
Non determina la nullitą dell'interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare la ristrettezza del tempo concesso alla difesa per la consultazione degli atti - previamente depositati presso la cancelleria del giudice emittente - in relazione alla considerevole distanza tra il luogo ove gli atti risultano depositati e quello dove deve svolgersi l'interrogatorio. (In motivazione, la Corte ha rilevato che la ristrettezza del tempo per prendere visione degli atti depositati presso la cancelleria del G.i.p. competente avrebbe potuto essere superata con la richiesta difensiva di rinvio dell'interrogatorio, sia pure nel rispetto del termine inderogabile previsto dall'art. 294 c.p.p.).