(massima n. 1)
In sede di liquidazione del danno di un soggetto rimasto coinvolto in un incidente stradale deve tenersi conto, per ciò che concerne l'invalidità temporanea, dei mancati guadagni relativi al periodo corrispondente alla sua durata, salvo adeguamento dei valori monetari al tempo della liquidazione stessa e, per ciò che concerne l'invalidità permanente, di tutti gli elementi — anche esulanti dall'attualità dei guadagni del soggetto — che comunque possono concorrere a formare un giudizio presuntivo sul guadagno futuro, da assumere come base per la liquidazione equitativa del danno da lucro cessante.