(massima n. 1)
In tema di misure cautelari, il pubblico ministero che, nelle more della decisione su una impugnazione incidentale "de libertate", utilizza nei confronti dello stesso indagato e per lo stesso fatto elementi probatori "nuovi", formulando una nuova richiesta cautelare opera una scelta automaticamente preclusiva della proseguibilitą del procedimento incidentale senza che sia necessaria un'esplicita rinuncia. (Fattispecie in cui la Corte ha considerato meramente ricognitiva la rinuncia del P.M. all'appello e di conseguenza escluso essersi verificata alcuna preclusione processuale).