(massima n. 1)
Nella previsione di cui all'art. 276 cod. proc. pen., relativa alla trasgressione delle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare, rientrano, per il principio di tassativitą, solo le inosservanze agli obblighi espressamente previsti nel provvediemnto cautelare e non anche ogni condotta, ancorchč costituente reato, genericamente elusiva della finalitą perseguita con l'imposizione del provvedimento limitativo della libertą personale. (Fattispecie in cui la Corte, ritenendo irrilevante agli specifici fini previsti dall'art. 276 cod. proc. pen. la circostanza che l'indagato, sottoposto alla misura del divieto di dimora e dell'obbligo di presentazione alla P.G., avesse commesso, senza trasgredire le prescrizioni, il reato previsto dall'art. 73, comma V, d.P.R. n. 309 del 1990, ha precisato che il fatto avrebbe potuto tuttavia assumere rilievo, ex art. 299 cod. proc. pen., per sostituire la misura, atteso l'aggravamento delle esigenze di cautela, fermo restando i limiti posti dall'art. 280, comma secondo, cod. proc. pen.).