(massima n. 1)
Il principio di necessaria retroattivitą della disposizione pił favorevole, affermato dalla sentenza CEDU del 17 settembre 2009 nel caso Scoppola contro Italia, non č applicabile in relazione alla disciplina dettata da norme processuali, che č regolata dal principio "tempus regit actum". (Fattispecie relativa agli effetti della modifica normativa dell'art. 274 c.p.p. realizzata dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, artt. 1 e 2, considerati dalla S.C. non applicabili per la valutazione della legittimitą della misura cautelare impugnata, adottata in epoca antecedente la novella legislativa).