(massima n. 1)
In tema di sequestro preventivo, la valutazione di insussistenza del presupposto del "fumus commissi delicti" può legittimamente tener conto del provvedimento di annullamento dell'ordinanza dispositiva della misura cautelare personale, purchè l'esclusione dei gravi indizi di colpevolezza sia fondata su una motivazione incompatibile con la stessa astratta configurabilità della fattispecie criminosa che costituisce requisito essenziale per l'applicabilità della misura cautelare reale. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che una sentenza di annullamento senza rinvio, dalla cui motivazione non era possibile desumere un giudizio di assoluta inesistenza della gravità indiziaria, fosse idonea a giustificare l'affermazione di insussistenza del "fumus commissi delicti").