(massima n. 1)
Ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale č sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilitā sulla responsabilitā dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192, comma secondo, c.p.p., non richiamato dall'art. 273 comma primo bis, c.p.p..