(massima n. 1)
Ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale, la nozione di gravi indizi di colpevolezza non č omologa a quella applicabile per la formulazione del giudizio di colpevolezza finale, essendo sufficiente in sede cautelare l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare una qualificata probabilitā sulla responsabilitā dell'indagato. (In motivazione la Corte ha indicato a sostegno dell'affermazione l'art. 273, comma primo bis, cod. proc. pen. che richiama soltanto i commi terzo e quarto dell'art. 192 stesso codice e non il comma secondo, il quale oltre alla gravitā richiede la precisione e la concordanza degli indizi).