(massima n. 1)
La registrazione di conversazioni effettuata da un privato su impulso della polizia giudiziaria non costituisce una forma di documentazione dei contenuti del dialogo, ma una vera e propria attivitą investigativa che comprime il diritto alla segretezza con finalitą di accertamento processuale, che richiede un provvedimento dell'autoritą giudiziaria ovvero un decreto motivato in forma scritta del Pubblico Ministero. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto non sufficiente ai fini dell'utilizzabilitą delle registrazioni la mera autorizzazione orale del P.M.).