(massima n. 1)
La rilevazione del numero di una utenza contattata, conservato nella memoria di un apparecchio di telefonia mobile, č una operazione non assimilabile all'acquisizione dei dati di traffico conservati presso il gestore dei servizi telefonici e non necessita, quindi, del decreto di autorizzazione dell'autoritą giudiziaria, potendo conseguire ad una mera attivitą di ispezione del telefono da parte della polizia giudiziaria.