(massima n. 1)
Il rispetto del principio di proporzionalitą tra il segreto professionale riconosciuto al giornalista professionista a tutela della libertą di informazione, e quella di assicurare l'accertamento dei fatti oggetto di indagine penale, impone che l'ordine di esibizione rivolto al giornalista ai sensi dell'art. 256 cod. proc. pen., e l'eventuale successivo provvedimento di sequestro probatorio siano specificamente motivati anche quanto alla specifica individuazione della "res" da sottoporre a vincolo ed all'assoluta necessitą di apprendere la stessa ai fini dell'accertamento della notizia di reato. (Fattispecie relativa ad un procedimento contro ignoti per il reato di cui all'art. 326 cod. pen. in relazione alla divulgazione della notizia di riunioni tenutesi presso la D.N.A., in cui la Corte ha ritenuto illegittimo il sequestro di "computer", "pen drive", DVD, lettore MP3 ecc. in uso ad un giornalista e, invece, legittimo il sequestro dei documenti intestati "D.N.A.", anch'essi detenuti dal medesimo professionista).