(massima n. 2)
La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale disposta nel giudizio di appello, anche a seguito di rito abbreviato, implica il diritto delle parti all'ammissione della prova contraria, per tale dovendosi intendere quella diretta a contrastare o a mostrare sotto una diversa prospettiva lo stesso fatto oggetto della prova assunta d'ufficio, o comunque ad illuminare aspetti di tale fatto rimasti oscuri o ambigui all'esito della nuova acquisizione, salvo che non si tratti di profili manifestamente superflui o irrilevanti. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione della Corte d'appello che, dopo aver acquisito d'ufficio il fascicolo relativo ad altro procedimento, contenente tra l'altro gli esiti di attività di intercettazione, aveva rigettato richieste, formulate in controprova, di trascrizione delle intercettazioni e di escussione di un teste, prive di qualunque esplicitazione delle ragioni della rilevanza dei predetti mezzi istruttori).