(massima n. 1)
Non è nulla la perizia qualora sia stata omessa a favore dei consulenti di parte non presenti alle operazioni peritali la comunicazione del prosieguo di queste ultime in altra data, atteso che detta comunicazione, ancorchè senza formalità, è obbligatoria ex art. 229, comma secondo, c.p.p. soltanto in favore delle parti presenti all'inizio delle predette operazioni.