(massima n. 1)
Le dichiarazioni rese dal minore vittima di reati sessuali al consulente tecnico del P.M., officiato di un accertamento personologico, esauriscono la loro funzione nella definizione delle risposte ai quesiti circa la credibilitą del minore e la sussistenza degli indici di patito abuso sessuale, ma non possono essere utilizzate, neppure nel giudizio abbreviato - stante il divieto espresso di cui all'art. 228 comma terzo cod. proc. pen. - come fonte di prova per la ricostruzione del fatto.