(massima n. 1)
n tema di perizia sulla capacitā d'intendere e di volere, l'inosservanza da parte del perito delle linee di condotta fissate dalla Carta di Noto per l'espletamento della stessa, non comporta la nullitā o la inutilizzabilitā della perizia medesima, trattandosi di indicazioni prive di valore nominativo. (Fattispecie in cui il ricorrente si era doluto dell'omessa videoregistrazione ed audioregistrazione dei colloqui svolti dal perito con l'imputata, attivitā il cui compimento č espressamente prescritto all'"esperto" dall'art. 4 della Carta di Noto).