(massima n. 1)
In tema di ricognizione di persona, la prova dell'identificazione può essere raggiunta anche valutando la dichiarazione confermativa della individuazione fotografica effettuata nel corso degli atti preliminari allo svolgimento della ricognizione personale. (Fattispecie nella quale la persona offesa riconosceva, in incidente probatorio, l'imputato in termini non di certezza e, prima di procedere all'atto, confermava di avere in precedenza riconosciuto il proprio aggressore in fotografia, dichiarando che il decorso del tempo avrebbe potuto incidere sulle sue capacità di ricordo).