(massima n. 1)
In tema di ricognizione personale, l'inosservanza delle formalitą previste dagli artt. 213 e 214 c.p.p., finalizzate ad assicurare la partecipazione di persone il pił possibile somiglianti a quella sottoposta a ricognizione, per garantire la genuinitą della prova, non costituisce causa di nullitą od inutilizzabilitą dell'atto.