(massima n. 1)
In tema di testimonianza indiretta, il divieto posto dal comma settimo dell'art. 195 c.p.p. non opera in maniera automatica ogni qualvolta il testimone non č in grado di fornire elementi idonei ad una univoca ed immediata identificazione della fonte delle informazioni da lui riferite, ma solo quando, per effetto di tale omessa identificazione, non sia possibile discutere, sulla base di dati certi e non seriamente controvertibili, dell'esistenza e attendibilitā di tale fonte.