(massima n. 1)
L'assunzione della prova testimoniale direttamente a cura del giudice, pur non essendo conforme alle regole che disciplinano la prova stessa, non dą luogo a nullitą, non essendo riconducibile alle previsioni di cui all'art. 178 c.p., né ad inutilizzabilitą, trattandosi di prova assunta non in violazione di divieti posti dalla legge, ma con modalitą diverse da quelle prescritte.