(massima n. 1)
La sanzione dell'inutilizzabilitā prevista in via generale dall'art. 191 c.p.p. si riferisce alle prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge e non a quelle la cui assunzione, pur consentita, sia avvenuta senza l'osservanza delle formalitā prescritte, dovendosi applicare in tal caso la disciplina delle nullitā processuali. (Fattispecie in cui si č ritenuta la preclusione della rilevabilitā di una nullitā a regime intermedio della prova testimoniale).