(massima n. 1)
In tema di intercettazioni di comunicazioni o conversazioni, il decreto del pubblico ministero che dispone, a norma dell'art. 268, comma terzo, cod. proc. pen., il compimento delle operazioni mediante impianti diversi da quelli in dotazione presso la Procura della Repubblica, deve motivare, a pena di inutilizzabilitą degli esiti delle intercettazioni, sia in ordine al requisito delle eccezionali ragioni di urgenza sia con riguardo all'insufficienza o inidoneitą delle apparecchiature installate presso il suo ufficio.