(massima n. 1)
Il decorso del termine per il compimento delle indagini non può comportare l'invalidazione dell'atto di indagine compiuto dopo la scadenza, ma soltanto la inutilizzabilità - ad istanza di parte - della prova acquisita attraverso tale atto. (La Corte, nel cassare il provvedimento del giudice del riesame che aveva annullato il decreto di sequestro emesso tardivamente, ha altresì chiarito che la verifica sull'utilizzabilità è in ogni caso riservata al giudice che, sulla base delle prove acquisite in forza di detto decreto, abbia emesso un ulteriore provvedimento che la parte ritenga pregiudizievole).