(massima n. 1)
In materia di reati sessuali in danno di minori, non si applica la disposizione di cui al comma primo bis dell'art. 190 bis c.p.p. quando č richiesta la ripetizione in dibattimento dell'esame della persona offesa, giā sentita in sede di incidente probatorio, divenuta nel frattempo maggiorenne. (In motivazione, la Corte ha precisato che, in applicazione delle disposizioni generali di cui all'art.190 c.p.p., il riascolto č comunque inammissibile per manifesta superfluitā della prova quando le circostanze dedotte nella richiesta di esame coincidono con quelle oggetto della precedente escussione).