(massima n. 1)
La nullitā derivante dall'omesso avviso all'indagato, da parte della polizia giudiziaria che procede ad un atto indifferibile ed urgente qual č la sottoposizione a test alcolimetrico, della facoltā di farsi assistere dal difensore č di natura intermedia e deve ritenersi sanata se non dedotta prima ovvero immediatamente dopo il compimento dell'atto.