(massima n. 1)
Nel caso in cui la nullitā dell'atto derivi da un mancato avviso di una garanzia difensiva, alla cui conoscenza l'avviso stesso č preordinato, la sua deducibilitā, da parte dell'indagato o dell'imputato che vi abbia assistito, non č soggetta ai limiti previsti dall'art. 182 comma secondo, cod. proc. pen.