(massima n. 2)
Nel procedimento di riesame, l'inosservanza del termine di tre giorni liberi consecutivi, che devono intercorrere tra la data di comunicazione o notificazione dell'avviso di udienza e quella dell'udienza stessa - nel computo dei quali deve essere escluso non soltanto il "dies a quo" ma anche il "dies ad quem" - č causa di nullitā generale (a regime intermedio) dell'atto, che, se tempestivamente eccepita, ne impone la rinnovazione con la concessione di nuovi tre giorni liberi e non di un ulteriore termine ad integrazione di quello originario.