(massima n. 1)
Il principio di immutabilitą del giudice riguarda le attivitą dibattimentali il cui svolgimento abbia incidenza sull'oggetto del giudizio, ma non anche le attivitą relative all'adozione di provvedimenti miranti solo all'ordinata trattazione del processo. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso la nullitą della sentenza nell'ipotesi di mutamento della composizione del collegio in udienze nelle quali si era proceduto al mero rinvio del dibattimento ad altra data).