(massima n. 1)
L'omissione dell'informazione di garanzia prima dell'adozione del decreto di sequestro preventivo, ovvero la mancata indicazione degli elementi di essa nello stesso decreto, in caso di contestualitą, in tanto comportano la nullitą del provvedimento per violazione dell'art. 178, comma primo, lett. c), c.p.p., in quanto determinino la violazione del diritto di difesa per la mancata possibilitą di partecipazione del difensore alle operazioni di esecuzione del sequestro.