(massima n. 1)
L'acquisizione della relazione di consulenza tecnica di parte (nella specie, del pubblico ministero) in assenza della previa audizione del suo autore non ne comporta l'inutilizzabilitą, ma integra una nullitą di ordine generale a regime intermedio, ex art. 178, comma primo, lett. c), c.p.p., soggetta ai limiti di deducibilitą di cui all'art. 182 e alla sanatoria di cui all'art. 183, comma primo, lett. a), c.p.p.; ne deriva che, in tal caso, la parte presente al compimento di detta nullitą deve dolersene immediatamente nelle forme prescritte, pena la decadenza dal potere di deducibilitą e la conseguente sanatoria dovuta all'accettazione degli effetti dell'atto.