(massima n. 1)
In tema di restituzione nel termine per l'impugnazione delle sentenze contumaciali, qualora l'imputato abbia avuto conoscenza del procedimento che lo riguarda č onerato ad attivarsi per conoscere le eventuali sentenze contro di lui emesse e, qualora non alleghi circostanze riconducibili a caso fortuito o a forza maggiore che gli abbiano impedito di assumere le predette informazioni, il termine di trenta giorni, previsto dai commi 2 e 2 bis dell'art. 175 cod. proc. pen., deve ritenersi che decorre dal momento dell'accertata notizia del procedimento. (Fattispecie relativa ad imputato latitante, cui era stato notificato all'estero un mandato di cattura europeo, emesso sulla scorta di un'ordinanza cautelare di cinque anni prima, e che aveva nominato un difensore 40 giorni dopo la notifica predetta ed aveva appreso, dopo altri 10 giorni, dell'irrevocabilitā della sentenza sui fatti oggetto del MAE, in cui la Corte ha ritenuto correttamente motivata la decisione del giudice di merito che in assenza di giustificazioni sulle ragioni del ritardo della nomina del difensore, aveva individuato il "dies a quo" per l'impugnazione della sentenza contumaciale dalla notifica del mandato).