(massima n. 2)
L'obbligo dell'autoritā procedente di trasmettere al Tribunale del riesame, oltre agli atti di cui all'art. 291, comma primo, cod. proc. pen., anche tutti gli elementi sopravvenuti che possano essere favorevoli all'indagato, va circoscritto a quegli atti, documenti o risultanze che siano stati acquisiti per effetto dell'attivitā investigativa svolta dal pubblico ministero e di cui la difesa non abbia l'immediata disponibilitā, restando esclusi i risultati favorevoli delle investigazioni difensive, i quali, essendo nella piena disponibilitā del difensore, possono essere presentati dal medesimo direttamente al giudice, secondo l'espressa previsione dell'art. 391 octies cod. proc. pen.