(massima n. 1)
La notifica al difensore dell'indagato dell'avviso di deposito dell'ordinanza applicativa di misura cautelare personale (nella specie, custodia cautelare in carcere), se effettuata a mezzo del telefono, non č valida, né determina la decorrenza del termine per proporre l'istanza di riesame, trattandosi di adempimento non riconducibile ai "casi di urgenza" che legittimano l'uso di tale strumento di comunicazione o del telegrafo, ai sensi dell'art. 149 cod. proc. pen.