(massima n. 1)
La proposizione della richiesta di riesame, pur se ad opera del difensore, ha effettisananti della nullitą conseguente all'omessa traduzione dell'ordinanza cautelare
personale nella lingua conosciuta dall'indagato alloglotta, anche a seguito della
riformulazione dell'art. 143 cod. proc. pen., sempre che l'impugnazione non sia
stata presentata solo per dedurre la mancata traduzione ovvero per formulare
ulteriori questioni pregiudiziali di carattere strettamente procedurale. (In
applicazione del principio, la S.C. ha annullato con rinvio l'ordinanza del tribunale
del riesame che, accogliendo erroneamente il motivo procedurale relativo alla
mancata traduzione, aveva ritenuto assorbiti, non esaminandoli, i motivi di
merito).