(massima n. 1)
L'obbligo di traduzione della ordinanza di custodia cautelare emessa nei confrontidel cittadino straniero sussiste a norma dell'art. 143 cod. proc. pen., come
modificato dall'art. 1, comma primo, lett. b, D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 32, anche nel
caso di provvedimento disposto a seguito di dichiarazione di incompetenza del
g.i.p. che aveva emesso originariamente il titolo custodiale, ma la sua
configurabilitą non discende automaticamente dal mero "status" di straniero o
apolide, essendo la stessa, subordinata all'accertamento dell'ignoranza della lingua
italiana.