(massima n. 2)
La nullitā conseguente all'incompatibilitā dell'interprete ha natura relativa e, pertanto, nell'ipotesi in cui la parte vi assista, deve essere eccepita, a pena di decadenza, prima del compimento dell'atto ovvero, se ciō non č possibile, immediatamente dopo. (Fattispecie in cui la difesa non si era immediatamente opposta, in sede dibattimentale, alla nomina di interprete da parte del Collegio di una persona che aveva svolto nella fase delle indagini preliminari le funzioni di ausiliario di P.G. per l'ascolto e la traduzione di conversazioni telefoniche intercettate).