(massima n. 1)
Con riguardo al risarcimento del danno futuro, ossia del danno non ancora verificatosi al momento della liquidazione, č in ogni caso necessario che risulti provata o comunque incontestata l'esistenza di un danno risarcibile, perché possa essere valutato dal giudice in via equitativa, non essendo sufficiente la dimostrazione di un danno solo potenziale o possibile.