(massima n. 1)
In tema di diritto alla assistenza linguistica, l'art. 143 cod. proc. pen. nella formulazione introdotta dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 32, non prevede la traduzione del decreto di convalida del sequestro in lingua comprensibile all'indagato alloglotta, per cui dal mancato espletamento di tale adempimento non discende alcuna conseguenza giuridica o influenza sulla decorrenza del termine per proporre impugnazione al tribunale del riesame.