(massima n. 1)
Nella liquidazione dei danni per spese future della parte lesa da un fatto illecito extracontrattuale, il giudice deve prima procedere alla rivalutazione delle somme dal momento in cui il danno č stato stimato alla data della sentenza e poi operare, sulla somma cosė determinata, la riduzione per l'incidenza della anticipata corresponsione rispetto all'epoca dei relativi esborsi.