(massima n. 1)
Non č affetto da invaliditā o da inesistenza il verbale relativo alle operazioni di intercettazione formato con strumenti informatici e rimasto nella sola versione immateriale, senza la successiva stampa o trasposizione su supporto cartaceo, e perciō privo della sottoscrizione del pubblico ufficiale, in considerazione della rilevanza nell'ordinamento giuridico del documento elettronico e della possibilitā di dare in esso atto dell'inizio, delle modalitā di svolgimento e della chiusura delle attivitā di captazione delle conversazioni. (Fattispecie in cui č stata ritenuta legittima la redazione di verbali in "files" realizzati mediante il sistema "word").