(massima n. 1)
L'applicabilità della procedura prevista dall'art. 130 c.p.p. per la correzione di omissioni, trova il limite negativo dell'intangibilità sostanziale dell'atto da correggere, nel senso che l'eliminazione della omissione non può comportare una modificazione essenziale dell'atto stesso, in quanto può essere mirata solo a sanare una difformità puramente esteriore fra il pensiero del giudice e la sua formulazione letterale sicché la correzione di omissione può essere consentita nel solo caso di mera operazione sostanzialmente meccanica, essendo limitata all'aggiunta di elementi che dovevano necessariamente fare parte del provvedimento da correggere. Va quindi esclusa nei casi in cui si postula non un'operazione di semplice verifica materiale, bensì un'attività concettuale che accerti la sussistenza delle condizioni sostanziali per l'applicazione della continuazione ex art. 81 cpv. c.p.