(massima n. 1)
È inammissibile la procedura di correzione dell'errore materiale, ex art. 130 c.p.p., qualora nel decreto che dispone il giudizio sussista carente indicazione dei capi di imputazione, trattandosi di carenza che investe la stessa enunciazione dei fatti, espressamente sanzionata con la nullità, ex art. 429, comma secondo, c.p.p..(Nella specie il Tribunale, investito del giudizio aveva dichiarato nullo detto decreto, restituendo gli atti al G.u.p. che, ritenuta la sussistenza di errore materiale, ne aveva disposto la correzione. La S.C. censurando la decisione impugnata rileva, tra l'altro, che, in tal caso, al G.u.p. era preclusa la possibilità ipotetica di correzione del decreto ormai privo di qualsiasi efficacia, potendo solo ripetere l'udienza preliminare per giungere eventualmente all'emissione di altro decreto).