(massima n. 1)
In tema di correzione di errori materiali, il giudice del dibattimento può procedere nelle forme dell'art. 130 c.p.p. alla correzione del decreto di citazione emesso a seguito di opposizione a decreto penale di condanna (nella specie, integrando il decreto con l'inserimento di un capo di imputazione, presente nel decreto penale), in quanto ciò costituisce esercizio di un potere officioso di correzione di un'omissione non essenziale, atteso il carattere derivato del decreto dispositivo del giudizio e della necessaria congruenza di quest'ultimo con quello emesso dal G.i.p.